Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dello scorso 29 ottobre del così detto Decreto ‘Mini-Codice’ ( Decreto 3 settembre 2021 ‘Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) si è completato il pacchetto di Decreti con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inteso aggiornare le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 ‘Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro’.
Il Decreto ‘Mini-Codice’ – che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 – introduce, con l’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Campo di applicazione:
Luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- a) con affollamento complessivo 100 occupanti;
Nota: Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Nota: Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
- b) con superficie lorda complessiva 1000 m2;
- c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
Nota: Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2.
- e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Valutazione del rischio di incendio
Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.
Nota: La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali.
La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
- a) individuazione dei pericoli d’incendio;
Nota: Ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive.
- b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
Nota: Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, …
- c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Nota: Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, …).
Nota: In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, …) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti,
interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell’incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, …).
In allegato si forniscono i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” di cui all’Allegato I (art. 3, comma 2) DECRETO 3 settembre 2021.
A cura dell’Ing. Antonio Mozzillo